|
Costi 1 - TABELLA INDENNITA’ DI MEDIAZIONE PER
LE MATERIE OBBLIGATORIE
2 – TABELLA INDENNITA’ DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE
• Se il procedimento si conclude all’esito del primo incontro di mediazione,
per mancata adesione della parte inviata oppure senza che sia raggiunta
una conciliazione fra le parti, non sono dovute
spese ulteriori oltre a quelle stabilite per il deposito della domanda
e/o dell’adesione ex art 28 comma 6 D.M. 150/2023, indicate nelle tabelle
sopra richiamate, salve le eventuali spese vive. 3-
TABELLA INDENNITA’ DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE – Casi
pratici
4- TABELLA INDENNITA’ DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE – Casi pratici
• Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l’accordo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, come riportate nella colonna 4. • Quando il primo incontro si conclude con l’accordo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10% come da colonna 5. • Quando l’Accordo si raggiunge in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione maggiorate del 25%, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, come da colonna 6. • In caso di raggiungimento dell’accordo in incontri successivi al primo, gli importi possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti; b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell’impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri. • Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%. •Quando l’accordo
definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione
del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4 dell’art. 29
D.M. 150/2023, il Responsabile dell’organismo ne determina il valore
dandone comunicazione alle parti. Valore indeterminato Per il valore indeterminato è previsto il pagamento delle spese di avvio di € 88,00+96,00+iva= € 224,48 di indennità minima individuata in un valore medio. All’esito del procedimento di mediazione le indennità integrative saranno calcolate in base al valore dell’accordo. Centro di interessi Quando più parti rappresentano un
unico centro di interessi, esse sono tenute a versare le spese di mediazione
in via fra loro solidale, ma come fossero un’unica parte. Soggetti
obbligati al pagamento Le
spese di cui all’articolo 28 del D.M. n. 150/2023 (tabella nn.
1e 2) sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente,
alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
Le spese di mediazione (tabella n. 3 d-e-f-) sono dovute per centri
di interessi. Spese vive Inoltre devono pagarsi anche le spese vive ai
sensi dell’art. 28 c. 3 del D.M. 150/2023:
€ 12.50 spese di notifica per ogni parte convocata su territorio nazionale € 20,00 spese di notifica per ogni parte convocata su territorio internazionale € 20,00 in caso di richiesta di partecipazione telematica per la sottoscrizione digitale e per la conservazione a norma.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©
Copyright 2025 - Mediazione Professionale - P.Iva 06790621210
|