Tutti
coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore presso lOrganismo
Mediazione Professionale sono tenuti allosservanza delle
seguenti norme di comportamento:
1-
Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare
costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei
conflitti.
2- Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga
qualificato.
3- Il mediatore deve essere soggetto indipendente, terzo ed imparziale
rispetto alle parti e alla controversia da conciliare. Egli non deve trovarsi
in alcuna situazione di antagonismo o, viceversa, di affinità con
gli interessi fatti valere dalle parti in lite.
4- Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere
lespletamento delle proprie funzioni, in seguito allincapacità
a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5- Il mediatore deve comunicare alle parti e al Responsabile dellOrganismo
qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità
o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di
neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione
di tipo professionale o personale con una delle parti; qualsiasi interesse
di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione
all'esito della conciliazione; il fatto che il conciliatore abbia agito
in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti
della controversia.
6- Il mediatore deve immediatamente comunicare al Responsabile dellOrganismo
ogni tentativo di condizionamento nei suoi confronti, da chiunque provenga.
7- Il mediatore deve agire con lealtà, professionalità e
la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore o dalla natura della
controversia.
8- Il mediatore deve condurre la mediazione in modo appropriato, tenendo
conto delle circostanze specifiche, delle eventuali disparità di
potere tra le parti e della necessità di una rapida risoluzione
della controversia.
9- Il mediatore deve assicurarsi che, prima dellinizio dellincontro
di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
b) il ruolo del mediatore e delle parti;
c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
10- Nei rapporti con le parti, il mediatore deve prestare la massima attenzione
onde evitare qualsiasi tipo di linguaggio tecnico e/o espressione specialistica
che, non essendo di uso comune, risulti comprensibile con difficoltà
alle parti in lite.
11- Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti assumano, nel corso
della conciliazione, decisioni con sufficiente cognizione di causa e non
deve esercitare alcuna pressione sulle parti, limitandosi a facilitare
il raggiungimento di un accordo condiviso.
12- Il mediatore anche dopo la conclusione della procedura, deve mantenere
riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad
essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o
sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi
di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una
delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il
consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari
alla legge.
Qualsiasi violazione della riservatezza costituisce illecito disciplinare
e può comportare la sospensione dallelenco dei mediatori.
13- È fatto divieto al mediatore di testimoniare in eventuali procedimenti
giudiziari sulle dichiarazioni rese durante la mediazione.
14- Il mediatore si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento
dellorganismo e le normative di legge applicabili.
15- La violazione del presente Codice Etico può comportare la revoca
dellincarico o lesclusione dallelenco dei mediatori
di MEDIAZIONE PROFESSIONALE.
***
Mediazione
Professionale è tenuto a rispettare le seguenti norme di comportamento:
1-
Lorganismo di mediazione si impegna a garantire la massima trasparenza
sulle indennità applicate, assicurando, anche tramite lattività
dei mediatori, che, in ogni momento del procedimento, le parti abbiano
una chiara contezza delle spese di mediazione che devono corrispondere
per lo svolgimento della stessa. Nelle ipotesi in cui il valore della
lite venga rideterminato dallorganismo, le parti devono essere opportunamente
informate circa le motivazioni della rideterminazione, favorendo una possibile
condivisione delle stesse parti sulla decisione.
2- Lorganismo di mediazione si impegna a rispettare i minimi stabiliti
nelle proprie tabelle, secondo le disposizioni di legge.
3- Nello svolgimento del procedimento di mediazione, gli organismi di
mediazione favoriscono, ove possibile, anche attraverso lattività
dei mediatori, la condivisione di tutte le parti nellapplicazione
del regolamento, con particolare riguardo alle richieste di rinvio, alle
richieste di proposte del mediatore ed al coinvolgimento degli esperti.
4- Lorganismo di mediazione si obbliga ad astenersi dalla prestazione
del servizio di mediazione, con comunicazione motivata alle parti, quando
una delle parti sia socia, associata, rivesta una carica o sia finanziatrice
dellorganismo nonché in tutti i potenziali casi di conflitto
di interesse.
5- Le informazioni diffuse pubblicamente dallorganismo di mediazione,
con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere trasparenti, veritiere,
corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive
e non comparative con altri organismi.
6- Lorganismo di mediazione assicura una piena imparzialità
e indipendenza, rispetto agli avvocati che assistono le parti. A tal fine,
si impegna a favorire il pieno rispetto, da parte dei propri mediatori
avvocati, dellart. 62 del Codice Deontologico Forense, e successive
modifiche, assicurando ogni opportuno monitoraggio e controllo sullapplicazione
di tale previsione.
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