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Regolamento

Mediazione telematica

Codice etico

 

CODICE ETICO

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore presso l’Organismo “Mediazione Professionale” sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1- Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
2- Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3- Il mediatore deve essere soggetto indipendente, terzo ed imparziale rispetto alle parti e alla controversia da conciliare. Egli non deve trovarsi in alcuna situazione di antagonismo o, viceversa, di affinità con gli interessi fatti valere dalle parti in lite.
4- Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5- Il mediatore deve comunicare alle parti e al Responsabile dell’Organismo qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione; il fatto che il conciliatore abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti della controversia.
6- Il mediatore deve immediatamente comunicare al Responsabile dell’Organismo ogni tentativo di condizionamento nei suoi confronti, da chiunque provenga.
7- Il mediatore deve agire con lealtà, professionalità e la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore o dalla natura della controversia.
8- Il mediatore deve condurre la mediazione in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche, delle eventuali disparità di potere tra le parti e della necessità di una rapida risoluzione della controversia.
9- Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
b) il ruolo del mediatore e delle parti;
c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
10- Nei rapporti con le parti, il mediatore deve prestare la massima attenzione onde evitare qualsiasi tipo di linguaggio tecnico e/o espressione specialistica che, non essendo di uso comune, risulti comprensibile con difficoltà alle parti in lite.
11- Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti assumano, nel corso della conciliazione, decisioni con sufficiente cognizione di causa e non deve esercitare alcuna pressione sulle parti, limitandosi a facilitare il raggiungimento di un accordo condiviso.
12- Il mediatore anche dopo la conclusione della procedura, deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.
Qualsiasi violazione della riservatezza costituisce illecito disciplinare e può comportare la sospensione dall’elenco dei mediatori.
13- È fatto divieto al mediatore di testimoniare in eventuali procedimenti giudiziari sulle dichiarazioni rese durante la mediazione.
14- Il mediatore si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento dell’organismo e le normative di legge applicabili.
15- La violazione del presente Codice Etico può comportare la revoca dell’incarico o l’esclusione dall’elenco dei mediatori di MEDIAZIONE PROFESSIONALE.

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Mediazione Professionale è tenuto a rispettare le seguenti norme di comportamento:

1- L’organismo di mediazione si impegna a garantire la massima trasparenza sulle indennità applicate, assicurando, anche tramite l’attività dei mediatori, che, in ogni momento del procedimento, le parti abbiano una chiara contezza delle spese di mediazione che devono corrispondere per lo svolgimento della stessa. Nelle ipotesi in cui il valore della lite venga rideterminato dall’organismo, le parti devono essere opportunamente informate circa le motivazioni della rideterminazione, favorendo una possibile condivisione delle stesse parti sulla decisione.
2- L’organismo di mediazione si impegna a rispettare i minimi stabiliti nelle proprie tabelle, secondo le disposizioni di legge.
3- Nello svolgimento del procedimento di mediazione, gli organismi di mediazione favoriscono, ove possibile, anche attraverso l’attività dei mediatori, la condivisione di tutte le parti nell’applicazione del regolamento, con particolare riguardo alle richieste di rinvio, alle richieste di proposte del mediatore ed al coinvolgimento degli esperti.
4- L’organismo di mediazione si obbliga ad astenersi dalla prestazione del servizio di mediazione, con comunicazione motivata alle parti, quando una delle parti sia socia, associata, rivesta una carica o sia finanziatrice dell’organismo nonché in tutti i potenziali casi di conflitto di interesse.
5- Le informazioni diffuse pubblicamente dall’organismo di mediazione, con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative con altri organismi.
6- L’organismo di mediazione assicura una piena imparzialità e indipendenza, rispetto agli avvocati che assistono le parti. A tal fine, si impegna a favorire il pieno rispetto, da parte dei propri mediatori avvocati, dell’art. 62 del Codice Deontologico Forense, e successive modifiche, assicurando ogni opportuno monitoraggio e controllo sull’applicazione di tale previsione.

 
               
               
               
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