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Regolamento

Mediazione telematica

Codice etico

 

REGOLAMENTO


dell'Organismo di mediazione denominato "Mediazione Professionale S.r.l."
istituito ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE


ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1- Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alle Mediazioni amministrate da MEDIAZIONE PROFESSIONALE s.r.l. ("MEDIAZIONE PROFESSIONALE", ovvero "l'Organismo"), in relazione a controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, così come modificato dal D.M. n. 150/2023 del 24 ottobre 2023 e dal D. Lgs. n. 216/2024 del 27 dicembre 2024. Le procedure si ispirano ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevedono le modalità di nomina del Mediatore al fine di garantirne l'imparzialità e l'indennità nello svolgimento dell'incarico.
2- MEDIAZIONE PROFESSIONALE è rappresentata dal suo Responsabile, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del DM 150/23.

ART. 2 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL REGISTRO

1- L'Organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine con la dicitura: "iscritto al n. 260 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 18 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e successive modificazioni".
2- L'Organismo è tenuto a trasmettere il rendiconto gestionale su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia. Ogni due anni, entro il 31 dicembre, attesta l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27 del D.M. n. 150/2023.
3- E' fatto obbligo all'Organismo di comunicare immediatamente al Responsabile del Registro ministeriale tutte le vicende immediatamente modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione nel Registro.

ART. 3 - REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE

1- In osservanza del disposto dell'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 180/2010, e successive disposizioni normative, è istituito presso Mediazione Professionale S.r.l. il Registro degli affari di Mediazione, tenuto sia in forma informatica che cartacea, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.
2- E' fatto obbligo a Mediazione Professionale S.r.l. di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

ART. 4 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE

1- Il Responsabile dell'Organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali Mediazione Professionale S.r.l. abbia raggiunto un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
La copia dell'accordo dovrà essere trasmesso al Responsabile del Registro e pubblicato sul sito web dell'Organismo www.mediazioneprofessionale.it, indicando l'oggetto dell'accordo, la date e la durata.


TITOLO II
IL MEDIATORE

ART. 5 - REQUISITI

1- Possono essere iscritti nell'elenco dei mediatori i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli art. 4, e 5 del D.M. n. 150/2023, con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo la procedura prevista per la selezione dei mediatori del presente Regolamento e la modulistica e le relative appendici ministeriali.
2- Il mediatore è un professionista che svolge la procedura di mediazione, in base alle norme sulla trasparenza, lealtà e correttezza professionale, rimanendo privo in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
3- La lista dei mediatori operativi presso MEDIAZIONE PROFESSIONALE è consultabile sul sito www.mediazioneprofessionale.it.
4- I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011 e successivo Decreto Legislativo 150/2023 art. 23.
5- Gli avvocati mediatori di diritto, inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno anch'essi, essere in possesso di una specifica formazione in riferimento al Decreto Legislativo 150/2023 art. 23 e uno specifico aggiornamento biennale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 bis cod. deontologico forense.
6- Il mancato adempimento comporta la cancellazione dall'albo dell'organismo.
7- Il mediatore nominato per la procedura di mediazione darà la sua disponibilità per lo svolgimento di ogni singolo incontro per un tempo non inferiore alle due ore, tenuto conto inoltre della possibilità di estendere quella stessa sessione di mediazione nella medesima giornata.

ART. 6 - SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE, CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1- Il mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo, scegliendo dall'apposito elenco istituito presso l'Organismo e pubblicato sul sito www.mediazioneprofessionale.it.
2- Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore attenendosi alla nomina a turnazione e tenendo conto dei seguenti parametri: a) numero degli incarichi; b) complessità degli stessi; c) incarico svolto a titolo gratuito nel caso di patrocinio a spese dello Stato; d) competenze specifiche del mediatore nella materia oggetto di conciliazione; e) valutazione del Mediatore in rapporto al gradimento espresso dalle parti, sul suo operato; f) preferenza espressa dal Mediatore per non più di tre materie.
3- Le parti hanno la possibilità di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.
4. In difetto di indicazione concorde del mediatore ovvero quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui al comma 2. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti di particolare difficoltà, il responsabile dell'Organismo potrà decidere di svolgere l'incontro di mediazione personalmente.
5- Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. La mancata comunicazione nel termine previsto è da considerarsi implicita rinuncia all'incarico e motivo di valutazione deontologica da parte di Mediazione Professionale ai fini di ulteriori nomine.
6- Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 28/2010 e così come modificato dal Decreto Legislativo 150/2023, secondo la seguente formula:
"In relazione all'affare assegnatomi con atto del responsabile dell'organismo "Mediazione Professionale S.r.l." in data …….., dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì di non aver avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto Organismo qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni".


ART. 7 - INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

1- Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2- In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3- Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione personalmente e improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto che possa incidere sulla sua indipendenza.
4- Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5- Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
6- Durante l'intero procedimento il mediatore non dovrà assumere iniziative che non siano condivise da tutte le parti. Il verbale che il mediatore redige dovrà essere sottoscritto dalle parti in sua presenza e all'interno della sede dell'Organismo.
7- Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8- Il mediatore deve informare immediatamente l'Organismo e le parti delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'attività svolta.


ART. 8 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - ASTENSIONE, SOSTITUZIONE E RICUSAZIONE

1- Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità.
2- Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare: a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura; b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito; c) essere cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime; d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento
3- Accettato l'incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi e previa dichiarazione scritta idoneamente motivata.
4- La sostituzione del mediatore, che ne faccia richiesta motivata o su istanza delle parti, deve avvenire a cura del Responsabile dell'Organismo nel tempo più breve possibile.
5- Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.
6- Le parti possono chiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, evidenziando eventuali cause di incompatibilità, mancanza di indipendenza e/o imparzialità, la sostituzione del mediatore nominato, nonché proporre domanda di ricusazione nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c., motivando la richiesta. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo provvederà alla sostituzione il legale rappresentante dell'Organismo, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 6 con la scelta di un mediatore di pari esperienza e professionalità.
7- In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri indicati all'art. 6.

ART. 9 - IL MEDIATORE AUSILIARIO

1- In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2- Il mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il mediatore nominato nella misura del 30% e, comunque, in modo tale che l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravi di oneri.

ART. 10 - IL CONSULENTE TECNICO

1- Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. A tal fine è però necessario il consenso di tutte le parti della Mediazione.
2- Il compenso dei consulenti è calcolato in base al valore della procedura. La determinazione del compenso è effettuata dal mediatore previa consultazione con il consulente, che dovrà predisporre un preventivo, e le parti, che potranno accettare il preventivo. In caso di disaccordo, il compenso sarà calcolato sulla base dei minimi tariffari previsti dalle rispettive tabelle professionali.
3- Il compenso del consulente dovrà essere corrisposto da entrambe le parti in egual misura, salvo diverso accordo.
4- I compensi dei consulenti sono liquidati dall'Organismo a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalla/e parti prima dell'incontro in cui sarà acquisita la loro prestazione.
5- Al momento della nomina dell'esperto, le parti hanno la possibilità di convenire che la relazione dell'esperto potrà essere prodotta nell'eventuale giudizio.
6- Al consulente si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

ART. 11 - COMPENSO DEL MEDIATORE

1- Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato, indipendentemente dal numero delle sedute svolte, un onorario pari al 50% delle spese di mediazione versata dalle parti. L'onorario è corrisposto entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento.


TITOLO III
IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 12 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1- La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando l'istanza di mediazione presso la sede legale di MEDIAZIONE PROFESSIONALE. L'istanza di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte, può essere depositata a mani presso la Segreteria dell'Organismo o a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo.
L'istanza di mediazione dovrà contenere:
a) le generalità delle parti nonché di eventuali rappresentanti, assistenti e consulenti;
b) oggetto della lite;
c) le ragioni della pretesa in forma chiara e dettagliata;
d) valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal c.p.c. (art. da 10 a 15);
e) competenza territoriale della lite;
f) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore;
g) copia di un documento di riconoscimento valido sia della parte che del proprio legale.

ART. 13 - ADESIONE ALLA MEDIAZIONE

1. La parte invitata, aderisce al procedimento di mediazione preferibilmente entro tre giorni prima della data fissata per il primo incontro.
2. L'adesione alla mediazione è in forma libera e può intervenire tramite dichiarazione scritta a mezzo PEC, anche utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo.
3. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte, contiene:
a) i dati identificativi della parte nonché di eventuali rappresentanti, assistenti e consulenti;
b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse ed eventuali domande ulteriori di parte aderente;
c) l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia;
d) l'eventuale indicazione di modifica della competenza territoriale della lite;
e) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore;
f) copia di un documento di riconoscimento valido sia della parte che del proprio legale.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

1- La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2- L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3- Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.
4- Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5- Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
6- Nel caso di valore indeterminato, all'esito del procedimento di mediazione le indennità integrative saranno calcolate in base al valore definito in sede di mediazione.

ART. 15 - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

1- Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
2- Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
3- Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
- dall'art.128 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385;
- dall'art.32 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- dall'art 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
- dall'art.2, comma 24, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n.481

ART. 16 - PROCEDIMENTO

1- All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
2- L'invito in mediazione in cui è indicata la data di svolgimento dell'incontro, l'orario, la sede, è
comunicato alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
3- L'organismo di mediazione richiede come spese vive documentante i seguenti importi:
a) € 12,50 per comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno su territorio nazionale;
b). € 20,00 per comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno su territorio internazionale.
Le spese vive documentate, così come sopra indicate, sono a carico della parte istante che provvederà a versare all'organismo di mediazione all'atto della presentazione della domanda.
4- Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.
5- Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
6- Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
7- Nei casi in cui la mediazione è demandata dal Giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
8- Al primo incontro, della durata non inferiore a due ore, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Il primo incontro è tenuto dal mediatore con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

ART. 17 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo MEDIAZIONE PROFESSIONALE accreditate presso il Ministero della Giustizia. Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo è possibile fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo.

ART. 18 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1- La mediazione è coperta da riservatezza in ogni sua parte. Il mediatore e chiunque presti la propria opera nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle sessioni separate.
2- Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3- Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4- Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
5- Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'Autorità Giudiziaria né davanti ad altra autorità.
6- Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
7- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente regolamento.

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1- Il mediatore è libero di svolgere gli incontri nel modo che ritiene più opportuno, considerando le circostanze del caso, le volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione alla lite. Egli non ha nessun potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Non svolge in nessun caso attività di consulenza sull'oggetto della lite o sui contenuti dell'eventuale accordo. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti ed incontri separati.
2- Le parti hanno diritto di accedere agli atti propri del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti propri depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'organismo di mediazione in un archivio, anche informatico, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della lite, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento. Le parti possono avere accesso all'archivio ma è necessario farne richiesta alla Segreteria dell'organismo presentando un documento di riconoscimento.
3- Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione quando è espressamente richiesto dalle parti. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti che se il procedimento che definisce il giudizio: a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore ed all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrate del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di denaro di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il Mediatore in ogni caso, nel formulare la proposta, è tenuto al rispetto dei principi di pubblico e delle norme imperative. La proposta di Mediazione su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro 15 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo tra tutte le parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
4- Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore redige processo verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso "l'accordo" delle parti. Il processo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti.
5- Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tal caso, i costi per l'attività svolta dal pubblico ufficiale saranno interamente a carico delle parti.
6- Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Qualora, però, si tratti di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza. La proroga dovrà risultare da accordo scritto delle parti. Il termine non è soggetto a sospensione feriale.
ART. 20 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1- Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione.
2- In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
3- I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale
4- La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7 del D.Lgs n. 28/2010, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura (D. Lgs n. 216/2024).
5- Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 28/2010 (modificato dalla Riforma Cartabia mediazione obbligatoria) e quando la mediazione è demandata dal Giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
6- Le parti possono farsi assistere anche da un consulente nelle liti particolarmente complesse.

ART. 21 - LEGITTIMAZIONE IN MEDIAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

ART. 22 - MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

1. Il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino all'udienza di rimessione in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.8.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale

ART. 23 - MEDIAZIONE SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi della normativa vigente. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo territorialmente competente. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti

ART. 24 - GRATUITO PATROCINIO

1- Quando la mediazione è condizione di procedibilità o disposta dal giudice la parte che si trova nelle condizioni previste dall'art.76 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere all'organismo, all'atto del deposito dell'istanza, di essere ammesso al gratuito patrocinio per quanto attiene le spese di avvio e le spese di mediazione. La parte che non depositerà la documentazione idonea per l'ammissione al gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza non potrà in nessun modo beneficiarne. In tale ultima ipotesi per il rilascio del verbale sono dovute le relative indennità. La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione, allegandola al modulo scaricabile dal sito www.mediazioneprofessionale.it. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
2- Il patrocinio a spese dello Stato viene assicurato anche allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

ART. 25 - RISORSE, REGIME TRIBUTARIO E FISCALE

1- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3- Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'art 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
4- I crediti di imposta previsti dal comma 3 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
5- E' riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
6- Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.


ART. 26 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1- La Mediazione si considera conclusa quando: a) le parti hanno conciliato la controversia; b) le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite; c) sono decorsi sei mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo; d) il mediatore ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire utilmente la procedura; e) nessuna delle parti si presenta all'incontro di mediazione. 2- Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le somme previste dalle tabelle approvate dal Responsabile dell'Organismo.
3- Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio. Alla fine di ogni trimestre l'Organismo comunicherà al Ministero i dati statistici dell'attività di mediazione svolta.

ART. 27 - MODALITA' TELEMATICA

1- Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. Qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore.
2- Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto mediante apposita piattaforma messa a disposizione dall'organismo. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica.
3- A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore. Il mediatore, ricevuto il predetto documento, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4- La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
5- L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o singole fasi.
6- La parte che vuole partecipare all'incontro in modalità telematica, dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito modulo "richiesta di partecipazione in modalità telematica" scaricabile dal sito www.mediazioneprofessionale.it, ed inviarlo alla segreteria dell'Organismo a mezzo mail e/o posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data prevista per l'incontro. E' cura della segreteria dell'organismo di mediazione inviare, a chi ne fa formale richiesta, il link per la partecipazione da remoto. MEDIAZIONE PROFESSIONALE si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le parti, ma non sarà responsabile di usi impropri del link fornito.
7- Le parti che chiedono la partecipazione in modalità telematica devono essere in possesso di: a) una postazione pc collegata ad internet, dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; b) in possesso di SPID E/o CIE (condizione necessaria); c) un indirizzo mail ordinario.
8- Lo svolgimento dell'incontro da remoto prevede un'integrazione dei costi pari ad euro 20,00 (iva inclusa) da versare all'organismo al fine di garantire la redazione dei documenti informatici, l'apposizione di firme digitali, la conservazione e la conformità degli stessi come previsto dall'art. 43-D.lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). L'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta il rinvio della procedura.
9- Le parti hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealmente affinchè gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.

ART. 28 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle parti: a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo; b) la verifica della competenza territoriale dell'organismo; c) la qualificazione della natura della controversia ovvero le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione; d) il deposito della documentazione idonea per l'ammissione al gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza, quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell'art.76 (L.) del T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n.115; e) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; f) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; g) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante; h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 29 - INDENNITA'

1- Le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato nella domanda, eventualmente modificato da MEDIAZIONE PROFESSIONALE nel corso del primo incontro o successivamente ai sensi dell'art. 14, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.
2- I criteri di determinazione delle indennità sono regolati secondo la tabella allegata al presente Regolamento. Le ulteriori spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
3- Per il primo incontro le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione del primo incontro. Qualora la domanda di mediazione sia presentata da più parti, ancorché costituenti unico centro di interesse, le spese di avvio sono dovute da ciascuna di esse. 4- Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati da MEDIAZIONE PROFESSIONALE per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.
5- Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6- In caso di conciliazione al primo incontro sono dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella allegata al presente Regolamento, ove sono da detrarre gli importi dovuti per il primo incontro, oltre ad una maggiorazione del dieci per cento.
7- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nella Tabella allegata al presente Regolamento, ove sono da detrarre gli importi dovuti per il primo incontro, oltre ad una maggiorazione del venticinque per cento.
8- Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nella Tabella allegata al presente Regolamento, ove sono da detrarre gli importi dovuti per il primo incontro.
9- Tutti gli importi dovuti devono essere corrisposti al termine dell'incontro o prima degli incontri successivi al primo e sono condizione necessaria per la consegna del verbale finale di mediazione. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione diverse dalle spese di avvio, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile di MEDIAZIONE PROFESSIONALE li considera come una parte unica.
10- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La parte che intende usufruire del patrocinio a spese dello Stato deve produrre, unitamente alla domanda di mediazione, il provvedimento di ammissione anticipata ai sensi dell'art. 15-quater e 15-quinquies e 15- septies del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, ovvero l'istanza di ammissione regolarmente depositata presso il Consiglio dell'Ordine competente. Il provvedimento di ammissione dovrà in ogni caso essere prodotto prima della conclusione della procedura di mediazione, unitamente al provvedimento di conferma. Sono in ogni caso dovute le spese documentate (es. spese di convocazione, spese per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi).

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1- Le parti hanno diritto di accesso agli atti dei propri procedimenti custoditi in appositi fascicoli debitamente registrati e numerati nell'ambito di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti delle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella sessione privata del procedimento di mediazione. I suddetti atti sono conservati per un periodo di tre anni in apposito fascicolo tenuto a cura dall' organismo.
2- L'accesso agli atti può avvenire sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
3- I dati raccolti da Mediazione Professionali S.r.l. sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni.
4- L'Organismo tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

ART. 31 - CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1- Nel caso di cancellazione dell'Organismo dal Registro i procedimenti di conciliazione pendenti saranno trasmessi, previo pagamento dei prescritti diritti, agli Organismi di mediazione istituiti presso i COA territorialmente competenti, in relazione a ciascuna procedura di mediazione.
2- L'organismo ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, deve dare immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.
3- Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'Organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi di mediazione.
4- La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8 bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del decreto ministeriale 150/2023.
5- La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'Organismo di chiedere l'iscrizione.
6- La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, del decreto ministeriale n. 150/2023, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.
7- L'organismo che riceve la predetta istanza non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
8- L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1 del d.m. n. 150/2023, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti, all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

ART. 32 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia di mediazione.

ART. 33 - ALLEGATI

Sono allegati al presente Regolamento, diventandone parte integrante, i seguenti documenti:
A) tabella delle indennità spettanti all'Organismo di Mediazione;
B) codice etico;
C) modello di domanda di mediazione;
D) modello di domanda congiunta di mediazione;
E) modello di adesione al procedimento di mediazione;
F) scheda di valutazione del servizio;
G) dichiarazione di disponibilità del mediatore;

 
               
               
               
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