REGOLAMENTO
dell'Organismo di mediazione denominato "Mediazione Professionale
S.r.l."
istituito ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche
TITOLO
I
ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1- Il presente
regolamento ("Regolamento") si applica alle Mediazioni amministrate
da MEDIAZIONE PROFESSIONALE s.r.l. ("MEDIAZIONE PROFESSIONALE",
ovvero "l'Organismo"), in relazione a controversie che le parti
intendono risolvere bonariamente, ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, così
come modificato dal D.M. n. 150/2023 del 24 ottobre 2023 e dal D. Lgs.
n. 216/2024 del 27 dicembre 2024. Le procedure si ispirano ai principi
di informalità, rapidità e riservatezza e prevedono le modalità
di nomina del Mediatore al fine di garantirne l'imparzialità e
l'indennità nello svolgimento dell'incarico.
2- MEDIAZIONE PROFESSIONALE è rappresentata dal suo Responsabile,
nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del DM 150/23.
ART. 2 - OBBLIGHI
NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL REGISTRO
1- L'Organismo
è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle
forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine
con la dicitura: "iscritto al n. 260 del registro degli organismi
deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 18 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e successive modificazioni".
2- L'Organismo è tenuto a trasmettere il rendiconto gestionale
su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia. Ogni due anni, entro
il 31 dicembre, attesta l'adempimento agli obblighi formativi previsti
dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27 del D.M. n. 150/2023.
3- E' fatto obbligo all'Organismo di comunicare immediatamente al Responsabile
del Registro ministeriale tutte le vicende immediatamente modificative
dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione
nel Registro.
ART. 3 - REGISTRO
DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE
1- In osservanza
del disposto dell'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia n.
180/2010, e successive disposizioni normative, è istituito presso
Mediazione Professionale S.r.l. il Registro degli affari di Mediazione,
tenuto sia in forma informatica che cartacea, con le annotazioni relative
al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto
della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento
ed il relativo esito.
2- E' fatto obbligo a Mediazione Professionale S.r.l. di conservare copia
degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data
della loro conclusione.
ART. 4 - ACCORDI
DI COLLABORAZIONE
1- Il Responsabile
dell'Organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale
e dei mediatori di altri organismi con i quali Mediazione Professionale
S.r.l. abbia raggiunto un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
La copia dell'accordo dovrà essere trasmesso al Responsabile del
Registro e pubblicato sul sito web dell'Organismo www.mediazioneprofessionale.it,
indicando l'oggetto dell'accordo, la date e la durata.
TITOLO II
IL MEDIATORE
ART. 5 - REQUISITI
1- Possono
essere iscritti nell'elenco dei mediatori i soggetti in possesso dei requisiti
di cui agli art. 4, e 5 del D.M. n. 150/2023, con dichiarazione resa sotto
la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo la procedura prevista
per la selezione dei mediatori del presente Regolamento e la modulistica
e le relative appendici ministeriali.
2- Il mediatore è un professionista che svolge la procedura di
mediazione, in base alle norme sulla trasparenza, lealtà e correttezza
professionale, rimanendo privo in ogni caso del potere di rendere giudizi
o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
3- La lista dei mediatori operativi presso MEDIAZIONE PROFESSIONALE è
consultabile sul sito www.mediazioneprofessionale.it.
4- I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in
possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento biennale,
acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del DM 180/2010
modificato con DM 145/2011 e successivo Decreto Legislativo 150/2023 art.
23.
5- Gli avvocati mediatori di diritto, inseriti nell'elenco dell'Organismo
dovranno anch'essi, essere in possesso di una specifica formazione in
riferimento al Decreto Legislativo 150/2023 art. 23 e uno specifico aggiornamento
biennale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 bis cod. deontologico
forense.
6- Il mancato adempimento comporta la cancellazione dall'albo dell'organismo.
7- Il mediatore nominato per la procedura di mediazione darà la
sua disponibilità per lo svolgimento di ogni singolo incontro per
un tempo non inferiore alle due ore, tenuto conto inoltre della possibilità
di estendere quella stessa sessione di mediazione nella medesima giornata.
ART. 6 - SCELTA
E NOMINA DEL MEDIATORE, CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1- Il mediatore
è designato dal Responsabile dell'Organismo, scegliendo dall'apposito
elenco istituito presso l'Organismo e pubblicato sul sito www.mediazioneprofessionale.it.
2- Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore attenendosi alla
nomina a turnazione e tenendo conto dei seguenti parametri: a) numero
degli incarichi; b) complessità degli stessi; c) incarico svolto
a titolo gratuito nel caso di patrocinio a spese dello Stato; d) competenze
specifiche del mediatore nella materia oggetto di conciliazione; e) valutazione
del Mediatore in rapporto al gradimento espresso dalle parti, sul suo
operato; f) preferenza espressa dal Mediatore per non più di tre
materie.
3- Le parti hanno la possibilità di indicare concordemente un mediatore
tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.
4. In difetto di indicazione concorde del mediatore ovvero quando l'Organismo
ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la
designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri
di cui al comma 2. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti di
particolare difficoltà, il responsabile dell'Organismo potrà
decidere di svolgere l'incontro di mediazione personalmente.
5- Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre
due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione
dell'incarico. La mancata comunicazione nel termine previsto è
da considerarsi implicita rinuncia all'incarico e motivo di valutazione
deontologica da parte di Mediazione Professionale ai fini di ulteriori
nomine.
6- Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun
affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita
dichiarazione di imparzialità, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. 28/2010 e così come modificato dal Decreto
Legislativo 150/2023, secondo la seguente formula:
"In relazione all'affare assegnatomi con atto del responsabile dell'organismo
"Mediazione Professionale S.r.l." in data
.., dichiaro
che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità
e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro,
altresì di non aver avuto con le parti del procedimento di mediazione
alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di
affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza
prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto
Organismo qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo
effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni".
ART. 7 - INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'
1- Il mediatore
assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente
per la composizione della controversia.
2- In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto
della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare
la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3- Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione personalmente
e improntando il proprio comportamento a probità e correttezza
affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza
di fatto che possa incidere sulla sua indipendenza.
4- Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da
preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune
da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5- Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi
connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione
di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio;
non può percepire compensi direttamente dalle parti.
6- Durante l'intero procedimento il mediatore non dovrà assumere
iniziative che non siano condivise da tutte le parti. Il verbale che il
mediatore redige dovrà essere sottoscritto dalle parti in sua presenza
e all'interno della sede dell'Organismo.
7- Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore,
eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8- Il mediatore deve informare immediatamente l'Organismo e le parti delle
vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni
conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità
dell'attività svolta.
ART. 8 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - ASTENSIONE, SOSTITUZIONE E RICUSAZIONE
1- Il mediatore
ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal
codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità.
2- Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore
per ogni singolo affare: a) avere in corso con una delle parti incarichi
professionali di qualsiasi natura; b) essere socio di una delle parti
o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento
di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato
da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;
c) essere cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore
o creditore delle medesime; d) essere socio o associato del consulente
che assiste una delle parti del procedimento
3- Accettato l'incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non
per gravi motivi e previa dichiarazione scritta idoneamente motivata.
4- La sostituzione del mediatore, che ne faccia richiesta motivata o su
istanza delle parti, deve avvenire a cura del Responsabile dell'Organismo
nel tempo più breve possibile.
5- Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le
stesse parti e in merito alla stessa controversia funzioni di difensore
o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.
6- Le parti possono chiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a
giustificati motivi, evidenziando eventuali cause di incompatibilità,
mancanza di indipendenza e/o imparzialità, la sostituzione del
mediatore nominato, nonché proporre domanda di ricusazione nei
casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c., motivando la richiesta. Qualora
la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo provvederà
alla sostituzione il legale rappresentante dell'Organismo, nel rispetto
dei criteri indicati all'art. 6 con la scelta di un mediatore di pari
esperienza e professionalità.
7- In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere
il suo incarico, l'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione
nel rispetto dei criteri indicati all'art. 6.
ART. 9 - IL
MEDIATORE AUSILIARIO
1- In controversie
che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo
può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2- Il mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione
con il mediatore nominato nella misura del 30% e, comunque, in modo tale
che l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica,
senza ulteriori aggravi di oneri.
ART. 10 - IL
CONSULENTE TECNICO
1- Nel caso
in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che
non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari,
il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti
presso i Tribunali. A tal fine è però necessario il consenso
di tutte le parti della Mediazione.
2- Il compenso dei consulenti è calcolato in base al valore della
procedura. La determinazione del compenso è effettuata dal mediatore
previa consultazione con il consulente, che dovrà predisporre un
preventivo, e le parti, che potranno accettare il preventivo. In caso
di disaccordo, il compenso sarà calcolato sulla base dei minimi
tariffari previsti dalle rispettive tabelle professionali.
3- Il compenso del consulente dovrà essere corrisposto da entrambe
le parti in egual misura, salvo diverso accordo.
4- I compensi dei consulenti sono liquidati dall'Organismo a conclusione
del procedimento di mediazione e devono essere versati dalla/e parti prima
dell'incontro in cui sarà acquisita la loro prestazione.
5- Al momento della nomina dell'esperto, le parti hanno la possibilità
di convenire che la relazione dell'esperto potrà essere prodotta
nell'eventuale giudizio.
6- Al consulente si applicano le disposizioni del presente Regolamento
che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità
del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
ART. 11 - COMPENSO
DEL MEDIATORE
1- Ai mediatori
spetta per ogni singolo affare trattato, indipendentemente dal numero
delle sedute svolte, un onorario pari al 50% delle spese di mediazione
versata dalle parti. L'onorario è corrisposto entro trenta giorni
dalla conclusione del procedimento.
TITOLO III
IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
ART. 12 - AVVIO
DELLA MEDIAZIONE
1- La parte
di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando
l'istanza di mediazione presso la sede legale di MEDIAZIONE PROFESSIONALE.
L'istanza di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla
parte, può essere depositata a mani presso la Segreteria dell'Organismo
o a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando il modulo predisposto
dall'Organismo.
L'istanza di mediazione dovrà contenere:
a) le generalità delle parti nonché di eventuali rappresentanti,
assistenti e consulenti;
b) oggetto della lite;
c) le ragioni della pretesa in forma chiara e dettagliata;
d) valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal
c.p.c. (art. da 10 a 15);
e) competenza territoriale della lite;
f) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore;
g) copia di un documento di riconoscimento valido sia della parte che
del proprio legale.
ART. 13 - ADESIONE
ALLA MEDIAZIONE
1. La parte
invitata, aderisce al procedimento di mediazione preferibilmente entro
tre giorni prima della data fissata per il primo incontro.
2. L'adesione alla mediazione è in forma libera e può intervenire
tramite dichiarazione scritta a mezzo PEC, anche utilizzando il modulo
predisposto dall'Organismo.
3. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale
dalla parte, contiene:
a) i dati identificativi della parte nonché di eventuali rappresentanti,
assistenti e consulenti;
b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse ed
eventuali domande ulteriori di parte aderente;
c) l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia;
d) l'eventuale indicazione di modifica della competenza territoriale della
lite;
e) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore;
f) copia di un documento di riconoscimento valido sia della parte che
del proprio legale.
ART. 14 - DETERMINAZIONE
DEL VALORE DELLA LITE
1- La domanda
di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità
ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura
civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica
le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2- L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il
valore e si applica il comma 1.
3- Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni
previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono
stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore
della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle
parti.
4- Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile
dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore,
quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati
dalle parti nel corso del procedimento.
5- Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando
necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo
definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione
del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile
dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
6- Nel caso di valore indeterminato, all'esito del procedimento di mediazione
le indennità integrative saranno calcolate in base al valore definito
in sede di mediazione.
ART. 15 - CONDIZIONE
DI PROCEDIBILITA'
1- Chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia
di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio,
franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone
e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento
di mediazione.
2- Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.
3- Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono
anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure
previste:
- dall'art.128 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385;
- dall'art.32 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- dall'art 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
- dall'art.2, comma 24, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n.481
ART. 16 - PROCEDIMENTO
1- All'atto
della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo
designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve
tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della
domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
2- L'invito in mediazione in cui è indicata la data di svolgimento
dell'incontro, l'orario, la sede, è
comunicato alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad
assicurarne la ricezione.
3- L'organismo di mediazione richiede come spese vive documentante i seguenti
importi:
a) € 12,50 per comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno su territorio nazionale;
b). € 20,00 per comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno su territorio internazionale.
Le spese vive documentate, così come sopra indicate, sono a carico
della parte istante che provvederà a versare all'organismo di mediazione
all'atto della presentazione della domanda.
4- Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza
delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti
della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.
La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di
mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo
dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1. Quando la mediazione
si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2,
decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso
la segreteria dell'organismo.
5- Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo
di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
6- Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In
presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a
conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione
della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano
alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati
a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione
della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di
dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
7- Nei casi in cui la mediazione è demandata dal Giudice, le parti
sono assistite dai rispettivi avvocati.
8- Al primo incontro, della durata non inferiore a due ore, il mediatore
espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione
e, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente
al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto
da tutti i partecipanti. Il primo incontro è tenuto dal mediatore
con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata
in mediazione.
ART. 17 - LUOGO
DELLA MEDIAZIONE
La mediazione
si svolge nelle sedi dell'organismo MEDIAZIONE PROFESSIONALE accreditate
presso il Ministero della Giustizia. Con il consenso di tutte le parti,
del mediatore e del responsabile dell'organismo è possibile fissare
lo svolgimento della procedura in altro luogo.
ART. 18 - OBBLIGO
DI RISERVATEZZA
1- La mediazione
è coperta da riservatezza in ogni sua parte. Il mediatore e chiunque
presti la propria opera nell'organismo è tenuto all'obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle
sessioni separate.
2- Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo
o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto
all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite durante il procedimento medesimo.
3- Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento
di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo
oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso
della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni.
4- Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è
ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento
decisorio.
5- Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di
mediazione, né davanti all'Autorità Giudiziaria né
davanti ad altra autorità.
6- Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice
di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in
quanto applicabili.
7- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento
di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di
legge o previsti dal presente regolamento.
ART. 19 - SVOLGIMENTO
DELLA MEDIAZIONE
1- Il mediatore
è libero di svolgere gli incontri nel modo che ritiene più
opportuno, considerando le circostanze del caso, le volontà delle
parti e la necessità di trovare una soluzione alla lite. Egli non
ha nessun potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Non svolge in
nessun caso attività di consulenza sull'oggetto della lite o sui
contenuti dell'eventuale accordo. Il mediatore è autorizzato a
tenere incontri congiunti ed incontri separati.
2- Le parti hanno diritto di accedere agli atti propri del procedimento
di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha
diritto di accesso agli atti propri depositati nelle rispettive sessioni
separate. Gli atti vengono custoditi dall'organismo di mediazione in un
archivio, anche informatico, con le annotazioni relative al numero d'ordine
progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della lite,
il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito,
per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento. Le parti possono
avere accesso all'archivio ma è necessario farne richiesta alla
Segreteria dell'organismo presentando un documento di riconoscimento.
3- Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione quando
è espressamente richiesto dalle parti. Prima della formulazione
della proposta, il Mediatore informa le parti che se il procedimento che
definisce il giudizio: a) corrisponde interamente al contenuto della proposta,
il Giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice, che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo
successivo alla formulazione della stessa e la condannerà al rimborso
delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore ed all'esperto eventualmente
nominato, nonché al versamento all'entrate del bilancio dello Stato
di un'ulteriore somma di denaro di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto; b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta,
il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice
per l'indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto
all'esperto eventualmente nominato. Il Mediatore in ogni caso, nel formulare
la proposta, è tenuto al rispetto dei principi di pubblico e delle
norme imperative. La proposta di Mediazione su richiesta delle parti,
è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire
al Mediatore, per iscritto ed entro 15 giorni, l'accettazione o il rifiuto
della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha
per rifiutata. Salvo diverso accordo tra tutte le parti, la proposta non
può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle
informazioni acquisite nel corso del procedimento.
4- Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore redige processo
verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo amichevole ovvero
un verbale che contenga esso stesso "l'accordo" delle parti.
Il processo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore,
il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti.
5- Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno
degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere
alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale
deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In tal caso, i costi per l'attività svolta dal pubblico ufficiale
saranno interamente a carico delle parti.
6- Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile
per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Qualora, però,
si tratti di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di
sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la
sua instaurazione e prima della scadenza. La proroga dovrà risultare
da accordo scritto delle parti. Il termine non è soggetto a sospensione
feriale.
ART. 20 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
1- Al primo
incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura,
le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione.
2- In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante
a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione
della controversia.
3- I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura
di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei
fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri
di rappresentanza e ne dà atto a verbale
4- La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con
atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del
documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo
11, comma 7 del D.Lgs n. 28/2010, il delegante può conferire la
delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione
e la consegna della delega conferita in conformità al presente
comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità,
per la loro acquisizione agli atti della procedura (D. Lgs n. 216/2024).
5- Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 28/2010 (modificato
dalla Riforma Cartabia mediazione obbligatoria) e quando la mediazione
è demandata dal Giudice, le parti sono assistite dai rispettivi
avvocati.
6- Le parti possono farsi assistere anche da un consulente nelle liti
particolarmente complesse.
ART. 21 - LEGITTIMAZIONE
IN MEDIAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
L'amministratore
del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione,
ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione
o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione
dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato
nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo
1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine
la conciliazione si intende non conclusa.
ART. 22 - MEDIAZIONE
DEMANDATA DAL GIUDICE
1. Il Giudice,
anche in sede di giudizio di appello, fino all'udienza di rimessione in
decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre
con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione.
Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'art.8.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la
mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità
della domanda giudiziale
ART. 23 - MEDIAZIONE
SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA
Quando il contratto,
lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono
una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione
non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro
la prima udienza, provvede ai sensi della normativa vigente. La domanda
di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola
se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo territorialmente
competente. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo
delle parti
ART. 24 - GRATUITO
PATROCINIO
1- Quando la
mediazione è condizione di procedibilità o disposta dal
giudice la parte che si trova nelle condizioni previste dall'art.76 T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002
n.115 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere all'organismo,
all'atto del deposito dell'istanza, di essere ammesso al gratuito patrocinio
per quanto attiene le spese di avvio e le spese di mediazione. La parte
che non depositerà la documentazione idonea per l'ammissione al
gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza non potrà
in nessun modo beneficiarne. In tale ultima ipotesi per il rilascio del
verbale sono dovute le relative indennità. La parte che intenda
avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea
documentazione, allegandola al modulo scaricabile dal sito www.mediazioneprofessionale.it.
In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere
la mediazione.
2- Il patrocinio a spese dello Stato viene assicurato anche allo straniero
con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento
del sorgere del rapporto, all'apolide e ad enti o associazioni che non
perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
ART. 25 - RISORSE,
REGIME TRIBUTARIO E FISCALE
1- Tutti gli
atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione
sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura.
2- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta
di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta
è dovuta per la parte eccedente.
3- Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo
di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità
corrisposta ai sensi dell'art 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro
seicento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e quando la mediazione
è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto
un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato
per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai
parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
4- I crediti di imposta previsti dal comma 3 sono utilizzabili dalla parte
nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo
massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di
euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso
della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
5- E' riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo
unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione
di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino
a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
6- Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta
commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al
gratuito patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale
di euro ventiquattromila.
ART. 26 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
1- La Mediazione
si considera conclusa quando: a) le parti hanno conciliato la controversia;
b) le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare
la lite; c) sono decorsi sei mesi dal deposito dell'istanza di mediazione
o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore
e l'Organismo; d) il mediatore ritiene che non ci siano le condizioni
per proseguire utilmente la procedura; e) nessuna delle parti si presenta
all'incontro di mediazione. 2- Il rilascio del verbale è condizionato
al pagamento delle indennità dovute. Le parti sono solidalmente
obbligate a corrispondere all'organismo le somme previste dalle tabelle
approvate dal Responsabile dell'Organismo.
3- Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la
scheda di valutazione del servizio. Alla fine di ogni trimestre l'Organismo
comunicherà al Ministero i dati statistici dell'attività
di mediazione svolta.
ART. 27 - MODALITA'
TELEMATICA
1- Quando la
mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità
telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto
nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di
recapito certificato qualificato. Qualora tale consenso non vi sia, le
sottoscrizioni sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore.
2- Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto
mediante apposita piattaforma messa a disposizione dall'organismo. I sistemi
di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento
di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità
e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può
chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da
remoto anche quando la mediazione non è svolta in modalità
telematica.
3- A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico
contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma
da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente
firmato e restituito al mediatore. Il mediatore, ricevuto il predetto
documento, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità
delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria
dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4- La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione
svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo
di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo
n. 82 del 2005.
5- L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento
di mediazione o singole fasi.
6- La parte che vuole partecipare all'incontro in modalità telematica,
dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito modulo "richiesta
di partecipazione in modalità telematica" scaricabile dal
sito www.mediazioneprofessionale.it, ed inviarlo alla segreteria dell'Organismo
a mezzo mail e/o posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima
della data prevista per l'incontro. E' cura della segreteria dell'organismo
di mediazione inviare, a chi ne fa formale richiesta, il link per la partecipazione
da remoto. MEDIAZIONE PROFESSIONALE si impegna a tutelare la riservatezza
di tutte le parti, ma non sarà responsabile di usi impropri del
link fornito.
7- Le parti che chiedono la partecipazione in modalità telematica
devono essere in possesso di: a) una postazione pc collegata ad internet,
dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; b) in possesso di SPID
E/o CIE (condizione necessaria); c) un indirizzo mail ordinario.
8- Lo svolgimento dell'incontro da remoto prevede un'integrazione dei
costi pari ad euro 20,00 (iva inclusa) da versare all'organismo al fine
di garantire la redazione dei documenti informatici, l'apposizione di
firme digitali, la conservazione e la conformità degli stessi come
previsto dall'art. 43-D.lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
L'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta il rinvio della procedura.
9- Le parti hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealmente affinchè
gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.
ART. 28 - RESPONSABILITA'
DELLE PARTI
E' di competenza
esclusiva delle parti: a) l'assoggettabilità della controversia
alla procedura di mediazione con riferimento alla materia ed alle ragioni
della richiesta, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze
che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito
dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non
diligente dell'organismo; b) la verifica della competenza territoriale
dell'organismo; c) la qualificazione della natura della controversia ovvero
le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza
di mediazione; d) il deposito della documentazione idonea per l'ammissione
al gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza, quando la mediazione
sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una
o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell'art.76 (L.) del T.U. delle
disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n.115;
e) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione,
con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie
in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie
per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
f) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
g) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza
di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione
che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza
alla conclusione della procedura.
ART. 29 - INDENNITA'
1- Le indennità
da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato nella domanda,
eventualmente modificato da MEDIAZIONE PROFESSIONALE nel corso del primo
incontro o successivamente ai sensi dell'art. 14, che include anche il
compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della
procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.
2- I criteri di determinazione delle indennità sono regolati secondo
la tabella allegata al presente Regolamento. Le ulteriori spese di mediazione
sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
3- Per il primo incontro le parti sono tenute a versare un importo a titolo
di indennità, oltre alle spese vive. L'indennità comprende
le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione
del primo incontro. Qualora la domanda di mediazione sia presentata da
più parti, ancorché costituenti unico centro di interesse,
le spese di avvio sono dovute da ciascuna di esse. 4- Sono altresì
dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite
dagli esborsi documentati effettuati da MEDIAZIONE PROFESSIONALE per la
convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e
degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale
e per il rilascio delle copie dei documenti.
5- Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento
non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi
di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6- In caso di conciliazione al primo incontro sono dovute le ulteriori
spese di mediazione indicate nella tabella allegata al presente Regolamento,
ove sono da detrarre gli importi dovuti per il primo incontro, oltre ad
una maggiorazione del dieci per cento.
7- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute
le ulteriori spese di mediazione indicate nella Tabella allegata al presente
Regolamento, ove sono da detrarre gli importi dovuti per il primo incontro,
oltre ad una maggiorazione del venticinque per cento.
8- Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e
si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione
indicate nella Tabella allegata al presente Regolamento, ove sono da detrarre
gli importi dovuti per il primo incontro.
9- Tutti gli importi dovuti devono essere corrisposti al termine dell'incontro
o prima degli incontri successivi al primo e sono condizione necessaria
per la consegna del verbale finale di mediazione. Ai fini della individuazione
dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione diverse dalle
spese di avvio, quando più soggetti rappresentano un unico centro
di interessi, il Responsabile di MEDIAZIONE PROFESSIONALE li considera
come una parte unica.
10- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010
all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La parte che intende usufruire
del patrocinio a spese dello Stato deve produrre, unitamente alla domanda
di mediazione, il provvedimento di ammissione anticipata ai sensi dell'art.
15-quater e 15-quinquies e 15- septies del D. Lgs. 28/2010 e successive
modifiche, ovvero l'istanza di ammissione regolarmente depositata presso
il Consiglio dell'Ordine competente. Il provvedimento di ammissione dovrà
in ogni caso essere prodotto prima della conclusione della procedura di
mediazione, unitamente al provvedimento di conferma. Sono in ogni caso
dovute le spese documentate (es. spese di convocazione, spese per la sottoscrizione
digitale dei verbali e degli accordi).
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30 - DIRITTO
DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1- Le parti
hanno diritto di accesso agli atti dei propri procedimenti custoditi in
appositi fascicoli debitamente registrati e numerati nell'ambito di cui
all'art. 3 del presente regolamento. Il diritto di accesso ha per oggetto
gli atti depositati dalle parti delle sessioni comuni ovvero, per ciascuna
parte, gli atti depositati nella sessione privata del procedimento di
mediazione. I suddetti atti sono conservati per un periodo di tre anni
in apposito fascicolo tenuto a cura dall' organismo.
2- L'accesso agli atti può avvenire sia mediante esame visivo dei
documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto
informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato
al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
3- I dati raccolti da Mediazione Professionali S.r.l. sono trattati nel
rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e successive modifiche e/o integrazioni.
4- L'Organismo tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento
(UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di
mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle
procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui
agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto
regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione
di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali
trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte
le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la
comunicazione ai soggetti legittimati.
ART. 31 - CANCELLAZIONE
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
1- Nel caso
di cancellazione dell'Organismo dal Registro i procedimenti di conciliazione
pendenti saranno trasmessi, previo pagamento dei prescritti diritti, agli
Organismi di mediazione istituiti presso i COA territorialmente competenti,
in relazione a ciascuna procedura di mediazione.
2- L'organismo ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione,
deve dare immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza
dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi
e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai
corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale
onere.
3- Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'Organismo
o l'ente di formazione non possono erogare i servizi di mediazione.
4- La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto
dall'articolo 8 bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2010 e dall'articolo
16, comma 4, del decreto ministeriale 150/2023.
5- La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'Organismo
di chiedere l'iscrizione.
6- La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o
cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo
circondario. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo
39, comma 3, del decreto ministeriale n. 150/2023, la parte che ha avviato
la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante
presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata
alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso
o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello
stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione
che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato
ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia
stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in
questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata
la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può
provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.
7- L'organismo che riceve la predetta istanza non può rifiutare
di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
8- L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai
sensi del comma 1 del d.m. n. 150/2023, cura l'immediata trasmissione
degli atti fino a quel momento compiuti, all'organismo avanti al quale
prosegue la procedura, conservandone copia.
ART. 32 - NORMA
FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente
regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia di mediazione.
ART. 33 - ALLEGATI
Sono allegati
al presente Regolamento, diventandone parte integrante, i seguenti documenti:
A) tabella delle indennità spettanti all'Organismo di Mediazione;
B) codice etico;
C) modello di domanda di mediazione;
D) modello di domanda congiunta di mediazione;
E) modello di adesione al procedimento di mediazione;
F) scheda di valutazione del servizio;
G) dichiarazione di disponibilità del mediatore;
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