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Regolamento

Mediazione telematica

Codice etico

 

MEDIAZIONE TELEMATICA


1- Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. Qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore.
2- Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto mediante apposita piattaforma messa a disposizione dall’organismo. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo dimediazione di partecipare da remoto anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica.
3- A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4- La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
5- L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o singole fasi.
6- La parte che vuole partecipare all’incontro in modalità telematica, dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo “richiesta di partecipazione in modalità telematica” scaricabile dal sito www.mediazioneprofessionale.it, ed inviarlo alla segreteria dell’Organismo a mezzo mail e/o posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data prevista per l’incontro. E’ cura della segreteria dell’organismo di mediazione inviare, a chi ne fa formale richiesta, il link per la partecipazione da remoto. MEDIAZIONE PROFESSIONALE si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le parti, ma non sarà responsabile di usi impropri del link fornito.
7- Le parti che chiedono la partecipazione in modalità telematica devono essere in possesso di: a) una postazione pc collegata ad internet, dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; b) in possesso di SPID E/o CIE (condizione necessaria); c) un indirizzo mail ordinario.
8- Lo svolgimento dell’incontro da remoto prevede un’integrazione dei costi pari ad euro 20,00 (iva inclusa) da versare all’organismo al fine di garantire la redazione dei documenti informatici, l’apposizione di firme digitali, la conservazione e la conformità degli stessi come previsto dall’art. 43-D.lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). L’assenza di uno dei requisiti richiesti comporta il rinvio della procedura.
9- Le parti hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealmente affinchè gli atti formati con
modalità da remoto vengano firmati senza indugio.

 
               
               
               
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